Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta dal Presidente e da trenta membri, di cui quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente della Commissione è nominato congiuntamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti delle due Assemblee.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
      4. La Commissione, nella prima seduta, elegge due vicepresidenti e due segretari.

 

Pag. 5